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Notizia 03/02/2014

Il DURC e la piattaforma per la certificazione dei crediti della P.A.


Importante novita' per coloro che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'INPS ha infatti chiarito che il DURC (Documento unico di regolarita' contributiva) puo' essere rilasciato anche in presenza di certificazione di crediti che siano certi, liquidi ed esigibili e che la stessa sia emessa tramite la "Piattaforma per la certificazione dei crediti" (PCC).
Il DURC, dunque, e' rilasciato in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti di ammontare almeno pari agli oneri contributibi accertati e non ancora versati da parte di un soggetto (ar. 13 bis, c. 5 del D.L. n. 52/2012).
In questo modo tale documento diviene una tipologia specifica attraverso la quale il legislatore permette alle imprese creditrici nei confronti delle PA di poter continuare ad operare sul mercato anche se in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Per l'ottenimento del DURC, il MEF ha creato due nuove funzioni all'interno della PCC:
- la "Gestione Richieste DURC", rivolta ai soggetti titolari di crediti;
- la "Verifica la capienza per l'emissione del DURC", rivolta agli Enti tenuti al rilascio del documento.
I soggetti richiedenti potrenno effettuare richiesta tramite lo Sportello Unico Previdenziale, mentre le strutture territoriali di INPS, INAIL e Casse Edili dovranno acquisire la notizia relativa all'importo dell'eventuale esposizione debitoria accertata per verificare se la sommatoria dei debiti risulti almeno pari al saldo evidenziato dalla PCC.
Questo scambio di informazioni dovra' avvenire tramite PEC e nel campo note dell'istruttoria INPS dovranno essere riportati:
- la specifica che l'emissione del DURC avviene ai sensi dell'art. 13, c. 5 del D.L. n. 52/2012;
- la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso e' stato accertato;
- gli estremi del Nr richiesta e la data e l'ora apposta dal sistema, generati in automatico dalla PCC (nella funzione "Gestione Richieste DURC");
- il "Totale saldo disponibile al gg/mm/aaa" riportato nel certificato all'esito delle operazioni di verifica effettuate tramite la funione "Verifica la capienza per l'emissione del DURC".
L'INPS ha inoltre chiarito che il legislatore ha inteso fissare il principio secondo il quale la PA, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, e' obbligata preventivamente a garantire la copertura del debito evidenziato dal DURC.



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